Bonus Pubblicità – Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari… d.l. 50/2017, art. 57 bis

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Il Bonus Pubblicità 2018 può essere richiesto da imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti (compresi gli iscritti agli ordini professionali), e enti non commerciali che decidano di effettuare investimenti in campagne pubblicitarie con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il Bonus Pubblicità è una nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Manovra collettiva dei conti pubblici con il d.l. 50/2017, art. 57 bis -“Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione”-.
Il
Bonus Pubblicità 2018 cosi come strutturato dal legislatore ha lo scopo di “favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali…” (comma 2).

Chi può richiedere il Bonus Pubblicità 2018.

Il Bonus Pubblicità 2018 può essere richiesto da imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti (compresi gli iscritti agli ordini professionali), e enti non commerciali che decidano di effettuare investimenti in campagne pubblicitarie con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Gli investimenti possono essere stati effettuati sia sulla stampa quotidiana e periodica che on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Quali sono le modalità di accesso al finanziamento previsto dal Bonus Pubblicità?

A partire dal 2018 sarà possibile beneficiare di un credito d’imposta dal 75% al 90% massimo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 dell’art. 57 bis. Il credito d’imposta erogato secondo il cosiddetto Bonus Pubblicità 2018 potrà essere sfruttato solamente in compensazione tramite modello F24 previa relativa domanda al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Dei 62,5 milioni di euro previsti per l’anno 2018, 20 milioni sono destinati “…al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.” (comma 3bis)

Come funziona il credito d’imposta 75% – 90%.

Se il credito d’imposta previsto dal bonus pubblicità 2018 richiesto è superiore a € 150.000, il beneficio è concesso solo se il richiedente è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

  • il credito d’imposta non è cumulabile;
  • NON rientrano nel credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
  • le spese sostenute devono risultare dalle attestazioni rilasciate dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali.

COME si presenta la domanda per accedere ai contributi del Bonus Pubblicità 2018.

La domanda va inoltrata per via telematica sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve riportare i dati identificativi del richiedente; l’indicazione del costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell’anno e nell’anno precedente; l’incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della domanda, ancora non sono stati fissati in maniera definitiva: il testo sottolinea che la domanda “potrebbe” essere presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ogni anno.

I controlli per la legittima fruizione del beneficio saranno di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’Amministrazione; in caso di irregolarità, l’Amministrazione stessa provvederà al recupero delle somme erogate tramite procedure coattive.